Copertura assicurativa per eventi catastrofali
Obbligo di copertura assicurativa
La Legge di Bilancio 2024 (L. n.213/2023), nei commi da 101 a 111, impone a tutte le imprese tenute all’iscrizione nel relativo Registro, con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare contratti assicurativi per eventi catastrofali. Si ricorda che nel Registro delle Imprese, tenuto presso le locali Camere di Commercio, devono iscriversi tutti gli imprenditori qualunque sia la forma giuridica (sia società che imprese individuali) ed in particolare una qualunque delle attività di cui all'art. 2195 del c.c..
La copertura assicurativa deve includere: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali. Per quanto riguarda questi ultimi, è sempre l’impresa detentrice dei beni suddetti - a qualsiasi titolo, anche leasing e noleggio - a dover assolvere l’obbligo di assicurazione.
L’obbligo decorrerà a partire dal 31 marzo 2025, mentre le imprese già assicurate dovranno adeguare le proprie polizze alla nuova normativa.
Sanzioni e penalizzazioni
Le imprese che non aderiscono a questa disposizione potrebbero subire sanzioni significative, che vanno da penalizzazioni finanziarie a possibili esclusioni dall’accesso a contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione di mutui o tributi, proroga dei versamenti contributivi, accesso alla cassa integrazione, ecc).
È quindi fondamentale che le aziende si conformino a questa nuova normativa per evitare conseguenze negative.
Esclusioni
Unica eccezione a questa normativa riguarda gli imprenditori agricoli che sono esclusi dall'obbligo.
Un’altra importante esclusione riguarda le imprese il cui patrimonio immobiliare è gravato da abuso edilizio o costruito in violazione delle autorizzazioni. Anche gli immobili soggetti ad abusi successivi alla data di costruzione sono esclusi dall’obbligo di copertura assicurativa.
Ruolo delle imprese di assicurazione
Il Decreto n.18 del 30 gennaio 2025, stabilisce l’obbligo ad assicurare da parte delle Compagnie di Assicurazione, abilitate alla commercializzazione delle coperture Incendio ed elementi naturali, che sono chiamate a giocare un ruolo chiave nell’implementazione di questa legge.
I contratti assicurativi devono prevedere un limite massimo di scoperto o franchigia, non superiore al 15% del danno, e applicare premi proporzionali al rischio, che sarà valutato in base alla: Geolocalizzazione dei beni, vulnerabilità dei beni e misure di prevenzione adottate dall'azienda.
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