Copertura assicurativa per eventi catastrofali
Obbligo di copertura assicurativa
La Legge di Bilancio 2024 (L. n.213/2023), nei commi da 101 a 111, impone a tutte le imprese (sia società che imprese individuali) tenute all’iscrizione nel relativo Registro, con sede in Italia o all'estero ma con una stabile organizzazione in Italia, di stipulare contratti assicurativi per eventi catastrofali.
La copertura assicurativa deve includere: terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Si ricorda che è sempre l’impresa detentrice dei beni suddetti - a qualsiasi titolo, anche leasing e noleggio - a dover assolvere l’obbligo di assicurazione.
L’obbligo decorrerà a partire dal 31 marzo 2025, mentre per le imprese già assicurate basterà adeguare le proprie polizze alla nuova normativa.
Sanzioni e penalizzazioni
Le imprese che non aderiscono a questa disposizione potrebbero subire sanzioni significative, che vanno da penalizzazioni finanziarie a possibili esclusioni dall’accesso al credito, contributi, sovvenzioni o agevolazioni pubbliche (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sospensione di mutui o tributi, proroga dei versamenti contributivi, accesso alla cassa integrazione, ecc).
È quindi fondamentale che le aziende si conformino a questa nuova normativa per evitare conseguenze negative.
Esclusioni
Unica eccezione a questa normativa riguarda gli imprenditori agricoli che sono esclusi dall'obbligo.
Un’altra importante esclusione riguarda le imprese il cui patrimonio immobiliare è gravato da abuso edilizio o costruito in violazione delle autorizzazioni.
Ruolo delle imprese di assicurazione
Il Decreto n.18 del 30 gennaio 2025, stabilisce l’obbligo ad assicurare da parte delle Compagnie di Assicurazione, abilitate alla commercializzazione delle coperture Incendio ed elementi naturali, che sono chiamate a giocare un ruolo chiave nell’implementazione di questa legge.
I contratti assicurativi devono prevedere un limite massimo di scoperto o franchigia, non superiore al 15% del danno, e applicare premi proporzionali al rischio, che sarà valutato in base alla Geolocalizzazione dei beni, vulnerabilità dei beni e misure di prevenzione adottate dall'azienda.
Vantaggi fiscali
I premi assicurativi corrisposti dall’azienda per coperture inerenti l’attività d’impresa rientrano tra i costi deducibili. Ciò vale sia ai fini Ires, con aliquota al 24%, sia ai fini Irap, con aliquota ordinaria al 3,9%, salvo le differenziazioni regionali.
Per saperne di più, leggi questi articoli sull'argomento:
https://www.bettertogether.news/polizza-nat-cat-obbligo-scadenze/
https://www.bettertogether.news/legge-bilancio-2024-obbligo-polizza-catastrofale-tutto-quello-che-devi-sapere/
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